Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14551 del 12/06/2017
P.G. presso la Corte di cassazione - Termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare - Decorrenza - Conoscenza certa di tutti gli elementi dell'illecito - Riferimento - Necessità - Conoscenza pregressa di quegli stessi fatti da parte degli organi tenuti a comunicarli al P.G. - Irrilevanza - Fondamento.
L'art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006 fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della giustizia, mentre non attribuisce rilevanza alcuna al momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione al medesimo, ai sensi dell’art. 14, comma 4, dello stesso decreto, sia perché essa non determina quella conoscenza, neanche materiale (oltre che giuridica), degli stessi fatti anche per il titolare dell'azione disciplinare, sia perché il rilievo disciplinare di un fatto può essere stabilito unicamente dal titolare dell'afferente potere, essendo il relativo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo dello stesso (e non di altri), diverso, peraltro, e ben più pregnante, rispetto a quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell'insorgenza del predetto obbligo di comunicazione.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14551 del 12/06/2017