Tipizzazione dei motivi - Conseguenze.
In materia di illecito disciplinare degli appartenenti all’ordine giudiziario, il ricorso per cassazione esperibile avverso la sentenza della sezione disciplinare del CSM deve essere proposto – giusta l’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - nei termini e con le forme previste dal codice di procedura penale, con conseguente suo assoggettamento al principio di tipicità dei motivi di ricorso, il quale esige una duplice specificità del motivo proposto, onerando il ricorrente di argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14430 del 09/06/2017