Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14430 del 09/06/2017
Decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Ministro - Conoscenza “certa” dell’illecito - Necessità - Notizia acquisita all’esito di ispezione - Individuazione del “dies a quo” - Deposito della relazione ispettiva - Rilevanza - Fattispecie.
In materia di illecito disciplinare degli appartenenti all’ordine giudiziario, il termine decadenziale di un anno entro il quale - giusta l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 - il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare, mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, decorre dall’acquisizione di una notizia “circostanziata” di un illecito disciplinare, ovvero dalla conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso, da ritenersi di norma acquisita, nel caso in cui la notizia dell’illecito emerga all’esito di ispezione ministeriale, solo con il deposito della relazione ispettiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che – in riferimento alla contestazione dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 – la decadenza dall’azione potesse ritenersi maturata per il fatto che, con nota comunicata dall’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato incolpato all’ispettorato del Ministero della giustizia oltre un anno prima dell’atto di promovimento dell’azione disciplinare, fossero allo stesso resi noti i ritardi in cui costui era incorso nel deposito delle 175 sentenze poi oggetto di incolpazione, attribuendo rilievo sia al fatto che la suddetta nota costituiva soltanto un atto interlocutorio di parziale ricognizione istruttoria, contenente, oltretutto, i dati dei ritardi nel deposito delle sentenze di tutti i giudici di quel tribunale, sia alla circostanza che nello stesso mancava ogni riferimento alle 474 ordinanze riservate depositate in ritardo, oggetto anch’esse di addebito elevato a carico dell’interessato).
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14430 del 09/06/2017