Responsabilità disciplinare del magistrato
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - responsabilità disciplinare del magistrato - ritardi ultrannuali del giudice civile - cause di giustificazione – specifica valutazione del giudice disciplinare - necessità - onere del magistrato incolpato - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24136 del 03/10/2018
>>> In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, qualora l'incolpato giustifichi i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni (nella specie, deposito di sentenze civili) invocando l'inesigibilità dell'attività lavorativa, il giudice disciplinare deve valutare in concreto la fondatezza e serietà della giustificazione addotta, non potendo quei ritardi (nella specie, ultrannuali) essere imputati al magistrato a titolo di responsabilità oggettiva, fermo restando l'onere dell'interessato di fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà della giustificazione addotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assoluzione dall'incolpazione per plurimi ritardi ultrannuali nel deposito di sentenze ed ordinanze civili, determinati dal sovraccarico del ruolo del magistrato, che svolgeva contemporaneamente le funzioni di giudice civile e dell'esecuzione, celebrando un numero di udienze superiore alla media e comunque garantendo una produttività adeguata, avendo la sezione disciplinare congruamente motivato in ordine alle ragioni del ritardo, non dovute né a neghittosità né a incapacità organizzativa del magistrato, ma al carico di lavoro nell'ufficio particolarmente gravoso).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24136 del 03/10/2018