Disciplina della magistratura – sanzioni - Ritardata scarcerazione - Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4887 del 19/02/2019
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura – sanzioni - Ritardata scarcerazione - Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Imputato agli arresti domiciliari - Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’esimente della “scarsa rilevanza del fatto” - Esclusione - Fondamento.
In relazione all'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, commesso dal magistrato che, con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della custodia cautelare, non rileva, ai fini dell'applicazione dell'esimente della "scarsa rilevanza del fatto", che l'imputato si trovasse agli arresti domiciliari, atteso che tale misura costituisce, comunque, una privazione della libertà personale equivalente alla custodia cautelare in carcere ex art. 284, comma 5, c.p.p.; parimenti, sono del tutto ininfluenti sia la mancata richiesta di una riparazione per l'ingiusta detenzione da parte dell'imputato, sia la circostanza, di mero fatto, che l'episodio non abbia avuto alcuna risonanza pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4887 del 19/02/2019