Ordinamento Giudiziario - Cessazione del rapporto di servizio sopravvenuta nelle more del giudizio di cassazione - Conseguenze - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Applicabilità dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
La cessazione dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario intervenuta nelle more della definizione del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non anche la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell'art. 382, comma 3 c.p.c. in quanto tale formula si riferisce alla constatazione della impossibilità di proseguire il processo prima della pronuncia impugnata, così risolvendosi in un vizio di essa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16980 del 25/06/2019 (Rv. 654369 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_382