Procedimento disciplinare magistrati- Cass. Sent. 16984/2019
Ordinamento Giudiziario - procedimento disciplinare magistrati - procedimento disciplinare - Illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Mancata previsione del diritto dell’incolpato detenuto di partecipare all’udienza disciplinare - Manifesta infondatezza - Fondamento.
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. n. 109 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 C.E.D.U., sollevata in relazione alla mancanza di una esplicita previsione del diritto dell'incolpato detenuto di partecipare all'udienza disciplinare, atteso che, in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili, disposto dall'art. 18 del d.lgs. n. 109 del 2006, devono ritenersi applicabili anche al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati le garanzie che assicurano agli imputati detenuti la possibilità di partecipare al dibattimento (art. 484, comma 2 bis, in relazione agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p., nonché art. 22 disp. att. c.p.p.).
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 16984 del 25/06/2019