Disciplina della magistratura - sanzioni
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni Sostituto Procuratore della Repubblica - Lettera di censura inviata dallo stesso ad un agente di polizia giudiziaria - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Fondamento.
Il Sostituto Procuratore della Repubblica che invii una lettera di censura ad un agente di polizia giudiziaria travalica i suoi poteri e incorre nell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, dal momento che la legge (art. 17 disp. att. c.p.p.) riserva l'esercizio dell'azione disciplinare contro gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria al procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto prestano servizio e prevede la preventiva e specifica contestazione per iscritto dell'addebito, nonché la notifica della contestazione all'incolpato, con i contestuali avvisi in ordine alla facoltà di presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19228 del 17/07/2019 (Rv. 654682 - 02)