Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura – Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22572 del 10/09/2019 (Rv. 655038 - 01)
Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti - Giustificabilità - Condizioni e presupposti - Onere di segnalazione al dirigente dell'Ufficio - Funzione.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, il notevole carico di lavoro dal quale lo stesso risulti gravato è idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove - tenuto conto degli standards di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell'uffìcio, a parità di condizioni di lavoro - vi sia una considerevole sproporzione, a suo danno, del carico su di esso incombente, sì da rendere inesigibile, per il magistrato incolpato, l'apprestamento di una diversa organizzazione, idonea a scongiurare quei gravi ritardi, fermo restando, in ogni caso, il suo onere di segnalare al capo dell'ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi per consentire a questi l'adozione di idonei rimedi, non essendo consentito all'interessato di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22572 del 10/09/2019 (Rv. 655038 - 01)