Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 31058 del 27/11/2019 (Rv. 656167 - 02)
Esimente ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di accertamento - Rispetto del principio di tipizzazione dell'illecito disciplinare - Necessità - Ipotesi in cui l'oggetto giuridico dell'illecito tipizzato si distingua dal bene tutelato dall'art. 3 bis - Fattispecie in tema di illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (da identificarsi in quella che, riguardata "ex post" ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" e, solo se l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche. (Nella specie, relativa ad un giudizio disciplinare riguardante un sostituto procuratore incolpato di aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti del procuratore della Repubblica ff., la S.C. ha cassato la sentenza della sezione disciplinare, la quale aveva escluso l'applicabilità dell'esimente senza esprimere il necessario giudizio, da effettuarsi in concreto ed "ex post", sulla "non scarsa rilevanza", in primo luogo, della lesione del bene giuridico direttamente tutelato ex art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, consistente nel buon andamento dell'ufficio giudiziario e della sua unitarietà funzionale, e, in secondo luogo, di quella dell'immagine del magistrato, tutelata dall'art. 3 bis dello stesso decreto, rimanendo invece su un piano di non consentita astrattezza nel postulare soltanto una potenziale lesione dell'immagine dell'ufficio giudiziario).
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 31058 del 27/11/2019 (Rv. 656167 - 02)