Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2709 del 05/02/2020 (Rv. 657191 - 03)
Illecito disciplinare di cui all'art_ 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Obbligo di astensione - Parere espresso sull'oggetto del procedimento - Contenuto - Fattispecie.
In tema di illecito disciplinare del magistrato per consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, ai sensi dell'art_ 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, costituisce parere sull'oggetto del procedimento, a norma dell'art_ 36, comma 1, lett. c), c.p.p., la formulazione di una precisa opinione sulle questioni di diritto e di fatto di cui è intessuta la regiudicanda e sulle decisioni da assumere, ma non anche la manifestazione di opinioni inerenti a tematiche di ordine generale o di espressioni del tutto generiche, che non denotino un convincimento del giudice sull'esito del processo, con riguardo sia alle contestazioni che agli imputati. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nella parte in cui aveva escluso la violazione dell'obbligo di astensione di un Presidente di Corte di assise, il quale si era limitato ad esprimere, sia pure inopportunamente, apprezzamenti generici sulle capacità professionali della difesa degli imputati, del rappresentante della parte civile e dei pubblici ministeri, senza peraltro formulare alcun giudizio anticipatorio sul procedimento).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2709 del 05/02/2020 (Rv. 657191 - 03)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE