Divieto di iscrizione a partiti politici - Illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Magistrati in aspettativa e fuori dal ruolo organico della magistratura - Applicabilità - Fondamento.
Il divieto per i magistrati di iscrizione ai partiti politici, che si ricava dall'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006, vale indistintamente per tutti, sia che svolgano funzioni giudiziarie sia che siano collocati in aspettativa e fuori dal ruolo organico della Magistratura per qualunque ragione, ivi compreso lo svolgimento di un mandato elettorale e/o amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 04)