Procedimento disciplinare - Cass. n. 18303/2020
Consiglio sup. magistratura roma, 15/01/2020 115061 ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare -Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Art. 311, comma 5 bis, c.p.p. - Inapplicabilità - Fondamento.
MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, i richiami al codice di procedura penale contenuti nell'art. 16, comma 2 (per l'attività di indagine), ed art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del d.lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile, sicché resta esclusa l'applicabilità dell'art. 311, comma 5 bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 13, comma 1, della l. n. 47 del 2015), che stabilisce l'inefficacia della misura cautelare a causa dell'avvenuta deliberazione, in sede di giudizio di rinvio, oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, trattandosi di disposizione riferibile esclusivamente alle misure cautelari personali adottate in sede penale, comportanti limitazioni più o meno incisive della libertà personale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18303 del 03/09/2020 (Rv. 658632 - 01)