Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Cass. n. 24630/2020
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Art.15, comma 8, d.lgs. n.109 del 2006 - Sospensione dei termini del procedimento disciplinare per esercizio di azione penale - "Medesimo fatto" - Nozione - Fondamento.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la disposizione di cui all'art. 15, comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - secondo cui il corso dei termini del procedimento disciplinare resta sospeso nel caso in cui per il medesimo fatto sia stata esercitata l'azione penale - non può essere interpretata restrittivamente, come riferita unicamente all'identità tra i fatti oggetto dei due procedimenti, ma deve essere letta in senso più ampio, comprensivo della comune riferibilità degli stessi ad una medesima vicenda storica, avuto riguardo all'esigenza, conforme alla "ratio" della norma in esame, di assicurare l'unitarietà del procedimento disciplinare e di evitare per quanto possibile che l'esercizio dell'azione penale per alcuni soltanto dei fatti complessivamente addebitati all'incolpato possa determinarne il frazionamento.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24630 del 04/11/2020 (Rv. 659451 - 01)