Skip to main content

Trasferimento per incompatibilità ambientale - Cass. n. 24631/2020

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 - Trasferimento d'ufficio ex art.13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Cumulo dei due procedimenti per i medesimi fatti - Violazione del divieto di "bis in idem" - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, è esclusa la configurabilità di un "bis in idem" - sia di diritto convenzionale, sia di diritto unionale sia di diritto interno - nell'ipotesi in cui al magistrato già sottoposto al procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art.2 del r.d. n. 511 del 1946, siano applicate, per i medesimi fatti, la sanzione accessoria o la misura cautelare del trasferimento d'ufficio, rispettivamente previste nel comma 1 e nel comma 2 dell'art.13 del d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione a procedimenti relativi ad illeciti disciplinari; ciò in ragione dell'ontologica diversità dei presupposti e delle finalità dei due istituti, atteso che il primo, a differenza del secondo, si fonda sull'accertamento di situazioni oggettivamente lesive dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, a prescindere da ogni indagine o valutazione relative a profili soggettivi di responsabilità e non ha, pertanto, funzione sanzionatoria, esulando da esso ogni sindacato di colpevolezza o "riprovevolezza" del comportamento dell'interessato.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24631 del 04/11/2020 (Rv. 659452 - 02)

responsabilità

disciplinare

dei magistrati

corte

cassazione

24631

2020