Skip to main content

Disciplina della magistratura - Illecito disciplinare – Cass. n. 28382/2020

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Illecito disciplinare ex art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Condotta tipica - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui all'art. 3, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 richiede, quale elemento costitutivo, una condotta attiva caratterizzata dall'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, per sé o per altri, consistente nell'adoperarsi, esplicitamente o implicitamente, nel raggiungimento dell'obiettivo coincidente con i detti vantaggi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito in forza della condotta di non riprovazione e di ”compiacimento” per l'assunzione della propria figlia intervenuta in considerazione della qualità professionale del magistrato e con l'obiettivo di influenzarlo nell'esercizio delle sue funzioni).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28382 del 14/12/2020

corte

cassazione

28382

2020