Ordinamento giudiziario – disciplina – Cass. n. 2610/2021
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Condotta riconducibile ad entrambe le fattispecie previste dalle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Concorso formale di illeciti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dalle lettere a) e g) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - che sanzionano, l'una, la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetto della dignità della persona che arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, e l'altra la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - non sono tra loro in rapporto di specialità, potendo sussistere tanto gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile che non arrecano danno ingiusto o indebito vantaggio ad una delle parti, ma che comunque compromettono il bene giuridico (l'immagine del magistrato) a tutela del quale è diretta la previsione di ogni illecito disciplinare di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, quanto, simmetricamente, violazioni dei doveri imposti al magistrato che non si traducono in gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile ed arrecano, tuttavia, ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti. Ne consegue che, quando un'unica condotta del magistrato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un'ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui aveva desunto dall'esclusione della configurabilità dell'illecito per l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 335 c.p.p. anche l'automatica insussistenza della contestata violazione dei doveri di correttezza e diligenza, senza alcun apprezzamento sull'assenza di qualsiasi attività investigativa del magistrato per un lungo periodo, individuata nell'incolpazione come distinto comportamento connotato da scarso impegno, autonomo rispetto alla omessa iscrizione e potenzialmente idoneo a compromettere il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2610 del 04/02/2021