Sezione disciplinare del CSM – Cass. n. 11295/2021
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Sezione disciplinare del CSM - Ricusazione dei componenti supplenti nominati per decidere della ricusazione di altri membri della stessa Sezione - Indicazione quali soggetti passivi della condotta addebitata al ricusante, volta ad influenzare l'attività dell'organo di autogoverno - Interesse nella causa ex art. 51, comma 1, n. 1, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, si deve escludere che i componenti supplenti nominati per decidere della ricusazione di altri membri della Sezione disciplinare abbiano un interesse nella causa ex art. 51, comma 1, n. 1, c.p.c. (previsto come motivo di astensione obbligatoria e fondamento di un'istanza di ricusazione) se la condotta gravemente scorretta nei confronti dei componenti del CSM, addebitata al ricusante, attiene al funzionamento regolare ed imparziale dell'organo di autogoverno e non già all'onore o al prestigio del singolo consigliere.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11295 del 29/04/2021 (Rv. 661137 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051