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Formazione del giudicato sui motivi non accolti – Cass. n. 17332/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Cassazione con rinvio del provvedimento disciplinare - Formazione del giudicato sui motivi non accolti - Sussistenza - Fattispecie.

 

In ipotesi di cassazione con rinvio della decisione disciplinare emessa dal CSM nei confronti di un magistrato, il giudizio di rinvio, quale processo chiuso, deve essere limitato ai punti oggetto di annullamento e a quelli consequenziali, dovendosi ritenere formato il giudicato interno a ciascun capo di incolpazione relativamente alle questioni che sono state oggetto dei motivi di ricorso non accolti, per le quali la decisione è stata ritenuta esente da vizi logico-giuridici, poiché su di esse si è avuto sia il giudizio di merito che quello esclusivo di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura l'ordinanza cautelare della Sezione disciplinare del CSM che, in seguito a cassazione con rinvio fondata sull'accoglimento di un motivo di impugnazione relativo ad uno solo dei capi di incolpazione, si era limitata ad indagare, rispetto agli altri, la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, senza rivalutarne il "fumus", stante la reiezione, sul punto, dei motivi del precedente ricorso per cassazione).

Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17332 del 17/06/2021 (Rv. 661541 - 01)

 

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2021