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Ricusazione di un componente per aver dato consiglio nella causa – Cass. n. 22302/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricusazione di un componente per aver dato consiglio nella causa - Consiglio - Contenuto - Fattispecie.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, al fine di integrare il motivo di ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice "dato consiglio... nella causa", occorre che il "consiglio " sia rivolto alla parte ed alimentato da una concreta base informativa e si esprima sugli esiti della specifica controversia, sia pure senza assumere i caratteri di un responso dalla particolare valenza tecnica. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che un componente della Sezione disciplinare del CSM - nell'ambito di un colloquio con un magistrato che non aveva rivestito la qualità di parte nel procedimento disciplinare né all'epoca dei fatti, né successivamente - avesse prestato consiglio sulla vicenda, sia perché le dichiarazioni rese erano generiche e si collocavano su un piano di mera acquisita conoscenza di una porzione soltanto dei fatti, sia perché le esternazioni non prefiguravano possibili esiti o sviluppi del procedimento a carico dell'incolpato).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 04)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 52

 

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