Operatività delle norme del rito penale – Cass. n. 34380/2022
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Fase introduttiva del giudizio di legittimità - Operatività delle norme del rito penale - Conseguenze - Artt. 370, 371 e 334 c.p.c. - Inapplicabilità - Ricorso incidentale - Inammissibilità.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva che comprende l'individuazione dei soggetti ammessi a proporre il ricorso, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice "a quo"; non trovano, pertanto, applicazione gli artt. 370 e 371 c.p.c., riguardanti la notificazione ed il deposito del controricorso, o la proposizione dell'eventuale ricorso incidentale da parte del destinatario del ricorso principale che non abbia proposto, a sua volta, ricorso ex artt. 581 e ss. c.p.p., né l'art. 334 c.p.c., che ammette la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il "ricorso incidentale condizionato" notificato e depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 34380 del 22/11/2022 (Rv. 666365 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_334
Corte
Cassazione
34380
2022