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Riqualificazione della condotta contestata – Cass. n. 7768/2023

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Procedimento a carico di magistrati - Riqualificazione della condotta contestata - Perenzione dell'azione disciplinare ex art. 15, comma 1-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Fattispecie.

 

Il termine decennale di perenzione dell'azione disciplinare a carico di magistrati, stabilito dall'art. 15, comma 1-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica anche nel caso in cui, in sentenza, la condotta originariamente contestata sia stata riqualificata in un illecito diverso rispetto a quello ritenuto nel capo d'incolpazione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che la Sezione disciplinare del C.S.M., all'esito dell'istruttoria, previa riqualificazione di una delle condotte originariamente contestate all'incolpato, aveva correttamente escluso la perenzione dell'azione disciplinare, dal momento che quest'ultima era stata esercitata entro il periodo di tempo di dieci anni dall'ultimo episodio corruttivo a carico del magistrato.)

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7768 del 17/03/2023 (Rv. 667199 - 02)

 

Corte

Cassazione

7768

2023