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Coscienza dell'antigiuridicità della condotta – Cass. n. 11305/2023

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Illecito disciplinare - Comportamento gravemente scorretto ex art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elemento soggettivo - Coscienza dell'antigiuridicità della condotta - Necessità - Esclusione - Volontarietà della condotta e conoscenza delle circostanze di fatto - Sufficienza - Fattispecie.

 

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, affinché sia integrato l'illecito del comportamento gravemente scorretto di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è necessario che l'agente abbia coscienza dell'antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest'ultima sia volontariamente posta in essere in presenza di circostanze di fatto che, conosciute dal magistrato, dovrebbero indurlo ad astenersi dal comportamento sanzionato. (Fattispecie relativa a messaggi WhatsApp inviati a un componente del C.S.M., tesi a screditare umanamente e professionalmente dei colleghi che concorrevano per il conferimento di un ufficio semidirettivo di un tribunale).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11305 del 28/04/2023 (Rv. 667459 - 01)

 

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Cassazione

11305

2023