Disciplina della Magistratura - procedimento disciplinare Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 25754 del 04/09/2023 (Rv. 668996 - 04)
Illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Mancata dissociazione da altrui affermazioni gravemente scorrette e disciplinarmente rilevanti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non è configurabile l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 nel comportamento dell'incolpato che - partecipando a riunioni private nelle quali un altro magistrato abbia reso, a un terzo interlocutore, dichiarazioni gravemente scorrette nei confronti di altri magistrati - non si dissoci dalle affermazioni dei conversanti e mantenga un contegno silente, non essendo imposto dalla legge l'obbligo di esplicitare il proprio dissenso, né sono configurabili consuetudini che rendano il silenzio ex se significativo di adesione alle altrui affermazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del CSM che - con motivazione contraddittoria, sulla base della mancata "presa di distanza" dell'incolpato dalle affermazioni scorrette rese da altri, aveva ravvisato una grave scorrettezza nella condotta dell'incolpato, magistrato fuori ruolo con funzioni di sottosegretario di Stato di un Ministero, il quale aveva organizzato e partecipato a due riunioni tra un senatore e un altro magistrato, quest'ultimo autore di affermazioni disciplinarmente rilevanti, in quanto denigratorie dei giudici componenti il collegio di cui anche il propalante aveva fatto parte e che aveva celebrato un processo penale a carico del politico presente alla riunione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 25754 del 04/09/2023 (Rv. 668996 - 04)