Procedimento disciplinare - impugnazioni - Parti necessarie del giudizio impugnatorio dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione - Individuazione - Ministero della Giustizia - Esclusione - Costituzione in giudizio del Ministero intimato - Conseguenze - Condanna alle spese del ricorrente.
Le parti uniche e necessarie del giudizio di impugnazione delle decisioni disciplinari dell’apposita Sezione del CSM dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione sono - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - l'incolpato, il Ministro della Giustizia e il P.G. presso la S.C. e non anche il Ministero della Giustizia, ragion per cui, qualora a seguito della notificazione del ricorso per cassazione si costituisca nel giudizio il Ministero, in favore di quest'ultimo il ricorrente va condannato alla rifusione alle spese.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28167 del 06/10/2023 (Rv. 668908 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091