Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023 (Rv. 669272 - 02)
Procedimento disciplinare - Assunzione e valutazione delle testimonianze - Disciplina del processo penale - Inapplicabilità - Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, i richiami al codice di procedura penale contenuti nell'art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine), ed art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del d.lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile, sicché resta esclusa l'applicabilità della disciplina del codice di procedura penale sull'assunzione e valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi o di reati collegati, in quanto riferibile esclusivamente ai rapporti tra procedimenti penali, ma anche dell'art. 246 c.p.c. sull'incapacità a testimoniare, perché la disposizione è riferita alla titolarità di un interesse idoneo a legittimare la partecipazione del teste al giudizio e, dunque, incompatibile col procedimento disciplinare, in cui non è ammesso l'intervento di soggetti diversi dall'incolpato e dal Procuratore generale. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che la pendenza di un giudizio civile di risarcimento, promosso dall'incolpato nei confronti di giornalisti, per i danni derivanti dalla pubblicazione di notizie di stampa riguardanti la vicenda disciplinare non determina l'esclusione della capacità di testimoniare dei convenuti, con la conseguenza che il possibile condizionamento dell'accertamento in sede disciplinare derivante dalla causa civile può rilevare, esclusivamente, sotto il profilo della attendibilità dei testimoni).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023 (Rv. 669272 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_246