Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 36356 del 29/12/2023 (Rv. 669687 - 01)
Procedimento disciplinare - impugnazioni - Revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna (art. 25 d.lgs. n. 109 del 2006) - Ammissibilità - Limiti e condizioni - Successiva evoluzione giurisprudenziale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
La revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna è ammissibile nelle tassative ipotesi elencate dall'art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 (vale a dire laddove i fatti posti a fondamento della sentenza risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione; o allorquando sopravvengano o si scoprano, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrino l'insussistenza dell'illecito; o ancora, nel caso in cui il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile), alle quali non può essere ricondotta la sopravvenienza di un'evoluzione giurisprudenziale asseritamente idonea a giustificare un'interpretazione delle norme disciplinari in termini contrastanti con quelli di cui alla sentenza di condanna, in senso più favorevole all'incolpato. (Nella specie, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Sezione disciplinare del CSM aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna di un magistrato, sul presupposto che il "fatto nuovo" rilevante ex art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 non potesse essere rappresentato dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019 - che ha esteso alle sanzioni amministrative punitive il principio di retroattività della legge successiva più favorevole -, in ragione vuoi dell'impossibilità di ricondurre ad una dimensione sostanzialmente penalistica le sanzioni disciplinari dei magistrati, vuoi dell'inconfigurabilità in concreto di una fattispecie abolitiva del previgente art. 18 r.d. lgs. n. 511 del 1946, in relazione al quale era stata formulata la contestazione disciplinare in discorso).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 36356 del 29/12/2023 (Rv. 669687 - 01)