"Server di transito" - Inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. - Esclusione.
Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo delle intercettazioni non viola l'art. 268, comma 3, c.p.p., ove l'attività di registrazione, consistente nell'immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata, avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo degli impianti ivi esistenti, mentre non è necessaria l'immediata trasmissione degli stessi al server finale di destinazione, essendo rilevante che, attraverso l'obiettiva utilizzazione di impianti posti sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, la fase decisiva della registrazione sia effettuata al riparo da ingerenze esterne.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13319 del 14/05/2024 (Rv. 671516-03)