Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024 (Rv. 671523-01)
Atto di amministrazione del processo adottato dal presidente di sezione - Natura amministrativa - Esclusione - Ragioni - Strumentalità all'esercizio della funzione giurisdizionale - Conseguenze - Difetto assoluto di giurisdizione - Tutela del diritto della parte alla decisione in tempi ragionevoli - Strumenti.
Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024 (Rv. 671523-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_175, Cod_Proc_Civ_art_362