Omessa verifica di iscrizione ipotecaria sull'immobile compravenduto - Conseguenze - Risarcimento del danno - Condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14813 del 27/06/2006
Nel caso in cui il notaio rogante non adempia l'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell'attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14813 del 27/06/2006