Stipulazione di una procura generale ad negotia comprendente il potere di fare ed accettare donazioni senza determinazione dell'oggetto e dei destinatari - stipulazione successiva di un atto di donazione con cui il procuratore dona ad un terzo un immobile di cui egli ha la nuda proprietà e il mandante l'usufrutto - contravvenzione all'art.28, n.1, della legge n.89 del 1913 - sussistenza.*
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E colpevole di contravvenzione all'art.28, n.1, della legge 16 febbraio 1913, n.89 il notaio che riceve prima un atto, con il quale un soggetto procede alla nomina di un procuratore generale ad negotia, conferendogli fra l'altro il potere dì fare ed accettare donazionì senza Determinazione dell'oggetto e dei destinatari delle donazioni stesse, e successivamente riceve un altro atto, col quale il predetto procuratore, agendo in proprio e nella qualità, dona ad un terzo un'immobile, del quale egli ha la nuda proprietà, mentre il mandante ne ha l'usufrutto.*
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 23/04/1969