Responsabilità disciplinare dei magistrati
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - Principio del "favor rei" ex art. 2 c.p. - Applicabilità - Esclusione - Art. 32 bis d.lgs. 109 del 2006 - Introduzione del principio - Esclusione - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 22407 DEL 13/09/2018
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al "genus" di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del "favor rei", di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio "tempus regit actum", l'eventuale "abolitio criminis" opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 bis, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo cit., l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 "se più favorevoli".
(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.S.M. che aveva respinto la richiesta ex art. 673 c.p.p. di revoca della sentenza disciplinare con la quale era stata inflitta la sanzione dell'ammonimento in relazione al delitto di ingiuria commesso ai danni di un vigile urbano, nonostante la depenalizzazione del reato per effetto del d.lgs. n. 7 del 2016).