obbligazioni solidarietà - sentenza - Efficacia della sentenza favorevole nei confronti dei coobbligati solidali - Limiti – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20559 del 30/09/2014
Coobbligati partecipanti al giudizio - Efficacia vincolante della sentenza - Esclusione - Prevalenza del giudicato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20559 del 30/09/2014
La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20559 del 30/09/2014