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obbligazioni solidarietà‭ ‬-‭ ‬sentenza‭ ‬-‭ ‬Efficacia della sentenza favorevole‭ ‬nei confronti dei coobbligati solidali‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬– Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20559‭ ‬del‭ ‬30/09/2014

Coobbligati partecipanti al giudizio‭ ‬-‭ ‬Efficacia vincolante della sentenza‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Prevalenza del giudicato.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20559‭ ‬del‭ ‬30/09/2014


La regola di cui all'art.‭ ‬1306,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬civ.,‭ ‬secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori,‭ ‬trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla.‭ ‬Se,‭ ‬invece,‭ ‬costoro hanno partecipato al medesimo giudizio,‭ ‬operano le preclusioni proprie del giudicato,‭ ‬con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali,‭ ‬soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile,‭ ‬qual‭ ‬è quello derivante dalla solidarietà,‭ ‬determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti,‭ ‬ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20559‭ ‬del‭ ‬30/09/2014