Ricognizione di debito - Dal procuratore alle grida di un agente di cambio - Effetti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18249 del 17/09/2015
La ricognizione di debito compiuta dal procuratore alle grida di un agente di cambio ha il solo effetto, previsto dall'art. 1988 c.c., di far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto fondamentale, ma non costituisce fonte autonoma di un'obbligazione, né un atto illecito del quale l'agente possa essere chiamato a rispondere per i fatti del suo ausiliare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18249 del 17/09/2015