obbligazioni in genere - cessione dei crediti - accessori del credito – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3998 del 23/02/2006
Spese di lite - Riconducibilità fra gli accessori del credito ceduto - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3998 del 23/02/2006
In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 cod. civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che il cessionario di un credito, il cui diritto sia stato riconosciuto con sentenza nei confronti del cedente e che sia rimasto estraneo al processo relativo a tale accertamento, pur potendo utilizzare come titolo esecutivo la sentenza favorevole al suo dante causa, non potrà avvalersi di tale sentenza nella parte in cui la stessa reca la condanna alle spese della controparte rimasta soccombente, spettando dette spese al suo dante causa, che le ha effettivamente sostenute, atteso che le pronunce relative alle spese del giudizio producono i loro effetti solo nei confronti delle parti processuali.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3998 del 23/02/2006