locazione - obbligazioni del locatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9019 del 30/04/2005
Locazione ad uso diverso da quello abitativo - Adeguatezza dell'immobile per l'esercizio dell'attività - Verifica dell'idoneità - Onere del conduttore - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9019 del 30/04/2005
Stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato ad un determinato uso (nella specie, non a
bitativo), grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività ripromessasi, ed altresì adeguate a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative (Nella specie la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente l'obbligo del locatore di assicurare il mantenimento dell'immobile in condizioni idonee allo svolgimento di attività artigianale, negando rilevanza allo stato dell'immobile al momento della stipula del contratto ed all'eventualità che il conduttore avesse accettato la cosa locata nello stato in cui si trovava).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9019 del 30/04/2005