Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8945 del 05/05/2016
Previsione normativa della nullità delle clausole prevedenti interessi usurari - Retroattività - Esclusione - Contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa - Ininfluenza - Fattispecie.
La norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotta con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996) non è retroattiva, sicché non influisce sulla validità delle clausole dei contratti conclusi prima della sua entrata in vigore. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale, che, in mancanza di un saggio di riferimento predeterminato cui poter ancorare l'eventuale usurari età, aveva valutato la correttezza del tasso richiesto dalla banca riferendosi a quelli medi applicati, nel periodo, dalla Banca d'Italia alle aziende operanti nello stesso contesto territoriale e per crediti per cassa di pari importo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8945 del 05/05/2016