Inesistenza di "causa debendi" - Fatto costitutivo - Onere probatorio - A carico dell'attore.
Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5896 del 17/03/2006