Sinistro stradale - Cittadino svizzero - Danno da inabilità temporanea assoluta - Indennità versata dall'assicuratore ai sensi della legge federale elvetica sull'assicurazione contro gli infortuni - Diritto di surroga dell'assicuratore nel credito risarcitorio - Fondamento.
In caso di sinistro stradale occorso in territorio italiano a un cittadino svizzero, l'assicuratore che abbia indennizzato la vittima dell'incedente in relazione al danno da inabilità temporanea assoluta (ai sensi della legge federale elvetica del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni) ha diritto a surrogarsi nella pretesa risarcitoria azionabile dal danneggiato, in forza di quanto stabilito dall'art. 21-bis della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1781 del 1963.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9086 del 05/05/2016