Contratti di intermediazione finanziaria - Produzione in giudizio del contratto quadro sottoscritto dal solo investitore - Rispetto del requisito formale di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Esclusione - Eccezione di nullità proposta dall'investitore con riferimento ad alcuni ordini d'acquisto - Ammissibilità.
Nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore non soddisfa l'obbligo della forma scritta "ad substantiam" imposto, a pena di nullità, dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall'investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016