Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Contenuto - Determinazione, con riferimento ad investitore non professionale.
Nei contratti d'intermediazione finanziaria, l'assolvimento degli obblighi informativi posto a carico dell'intermediario non può esaurirsi nella indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto, né fondarsi sull'astratta valutazione della possibilità, per l'investitore non professionale, di assumere autonomamente ed "aliunde" tali informazioni, avendo invece ad oggetto una condotta positiva, diretta specificamente a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 21/04/2016