Deposito effettuate mediante libretto al portatore - Consegna del libretto al debitore - Effetti - Inefficacia del deposito.
Ai fini della validità dell'offerta reale, il deposito della somma rifiuta dal creditore, di cui all'art. 1210 cod. civ., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, cod. civ., valendo come ritiro dello stesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012