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Contratti di borsa - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 09/08/2016

Intermediazione finanziaria - Inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario - Conseguenze - Risoluzione del rapporto ovvero delle singole operazioni di investimento - Condizioni.

La diversa incidenza che può avere l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari, ove sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro", può condurre, a seconda dei casi, alla risoluzione dell'intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 09/08/2016

CONTRATTI DI BORSA

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