Accordi in deroga al regime normativo - Assistenza alle parti dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni professionali - Possibilità che provengano dal medesimo organismo professionale - Sussistenza.
Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. n. 203 del 1982, è sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante che i due rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione o che quest'ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19260 del 29/09/2016