Indennità - Determinazione - Riferimento alla diminuzione patrimoniale subita - Necessità - Mancato guadagno - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in materia di appalto di servizi invalido.
In tema di azione di indebito arricchimento, conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita da chi ha eseguito la prestazione, con esclusione di quanto questi avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva liquidato l'indennità dovuta alla parte erogante servizi per il funzionamento di due strutture per anziani avuto riguardo al valore di mercato delle prestazioni svolte in esecuzione del contratto invalido).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14526 del 15/07/2016