Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12616 del 19/05/2017
Produzione in giudizio di un atto di cessione non sottoscritto dal cedente – Legittimazione del cessionario – Sussistenza – Fondamento - Cessione avente ad oggetto un credito verso una P.A. - Irrilevanza - Ragioni.
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e forma libera, sicché il cessionario, in assenza di contestazione da parte del cedente e, soprattutto, del ceduto, può fornire la prova della sua legittimazione anche producendo in giudizio un documento non sottoscritto dal primo, non rilevando, in contrario, che la cessione riguardi un credito verso la P.A., atteso che la forma eccezionalmente solenne, prevista dall’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 con riferimento a talune cessioni di somme dovute dallo Stato, introduce un’ipotesi di inefficacia nell’interesse esclusivo del debitore ceduto, il quale, pertanto, è il solo titolato a farla valere, con la conseguenza che il rilievo d’ufficio della carenza di forma comporterebbe il vizio di ultra o extra petizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12616 del 19/05/2017