Obbligazioni dell'Amministrazione finanziaria di rimborso di imposte - Interessi anatocistici - Richiesta del creditore contribuente - Presupposti di ammissibilità della domanda - Obbligo di formulare la richiesta nell'atto introduttivo del giudizio tributario - Necessità - Fondamento.
Per le obbligazioni dell'Amministrazione finanziaria di rimborso di imposte, il contribuente-creditore che invochi il pagamento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., è tenuto ad indicare tutti gli elementi necessari alla loro liquidazione, a cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di interessi maturati sul capitale, ed a formulare la richiesta nell'atto introduttivo del giudizio tributario avente ad oggetto il predetto rimborso, non potendo gli stessi considerarsi un accessorio del credito principale conseguente in via automatica all'accoglimento della domanda di rimborso o di quella degli interessi.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15695 del 23/06/2017