Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14013 del 06/06/2017
Mancanza di "causa adquirendi" - Nullità, annullamento, risoluzione, rescissione del contratto o altra causa che determini la cessazione del vincolo - Restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto - Azione di ripetizione dell'indebito - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento della domanda restitutoria - Pronuncia del giudice con portata estintiva del contratto.
Qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo; è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14013 del 06/06/2017