Trasferimento contrattuale delle garanzie del credito ceduto - Estensione della garanzia del cedente agli accessori del credito - Sussistenza - Oggetto - Fattispecie riguardante cessione con garanzia ipotecaria.
In tema di cessione del credito, se le parti espressamente prevedono nel contratto di cessione che questa comprenda determinate garanzie del credito ceduto, in particolare la garanzia ipotecaria, fatta oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 1263 c.c., ed il cedente garantisca l'attuale esistenza sia delle ragioni di credito che delle garanzie che le assistono, si deve intendere che si estenda a queste ultime l'obbligo di garanzia del cedente, ex art. 1266 c.c., sia quanto all'esistenza dell'iscrizione ipotecaria che quanto all'ammontare del credito da questa garantito.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 17070 del 11/07/2017