Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23823 del 22/12/2004
Presupposti - Compimento di atti giuridici nell'altrui interesse - Spontaneità dell'intervento del gestore - Necessità - Contrapposizione di interessi tra soggetto gerente e soggetto gestito - Configurabilità della "negotiorum gestio" - Esclusione - Fattispecie.
L'istituto della "negotiorum gestio", così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e segg. cod.civ., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, - non configurabile, quindi, nelle ipotesi in cui ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente il "negotiorum gestor" ed il negotiorum gestus" -, caratterizzato dalla spontaneità dell'intervento del gestore, e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui.(Nella specie un genitore aveva agito nei confronti del genero per ottenerne la condanna al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia, moglie separata del convenuto; la Corte Cass., in applicazione dei principi succitati, ha ritenuto insussistenti i presupposti della "negotiorum gestio").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23823 del 22/12/2004